Newsletter

Assemblea dei soci 2026

Qui troverete tutte le informazioni necessarie.

Pagina di prova

Statuti dell'Associazione svizzera dei riciclatori di materie plastiche

Nome e sede legale

Art. 1

Esiste un'associazione con il nome "Verband Schweizer Plastic Recycler" ai sensi dell'art. 60 e segg. ZGB (CODICE CIVILE SVIZZERO). L'associazione esiste a tempo indeterminato.

Art. 2

La sede legale dell'Associazione si trova presso il domicilio della sua sede principale, ai sensi del successivo articolo 16.

L'associazione è politicamente neutrale.

 

Obiettivo e scopo

Art. 3

Lo scopo dell'associazione è quello di sostenere e promuovere l'economia circolare svizzera, in particolare attraverso

  1. una raccolta differenziata a livello nazionale della plastica proveniente dalle famiglie, dal commercio, dall'industria, dall'agricoltura, ecc. in tutta la Svizzera;
  2. Utilizzo materiale e termico delle materie plastiche;
  3. Promozione di applicazioni e prodotti realizzati con plastica riciclata;
  4. Rafforzare la piazza economica svizzera, ad esempio promuovendo nuovi posti di lavoro, tecnologie, investimenti, ecc;
  5. Informazioni per il pubblico;
  6. Lavoro politico; rappresentanza delle preoccupazioni comuni nei confronti delle autorità, delle associazioni professionali, dei sistemi di autorizzazione privati;
  7. Formazione e aggiornamento sul riciclaggio delle materie plastiche.

 

Soci

Art. 4

È possibile diventare membri dell'associazione:

  1. Aziende dei settori
  • l'industria dello smaltimento e del riciclaggio dei rifiuti;
  • l'utilizzo termico dei rifiuti;
  • della produzione e del commercio di materie plastiche;
  • del commercio al dettaglio e all'ingrosso;

 

  1. la comunità pubblica e
  2. Associazioni, autorità, uffici e altre organizzazioni che riconoscono e sono disposte a promuovere l'obiettivo e lo scopo dell'Associazione.

 

Art. 5

Chiunque desideri aderire all'Associazione deve presentare una domanda scritta di adesione al Consiglio direttivo. La decisione finale sull'ammissione spetta al Consiglio direttivo.

Art. 6

L'iscrizione viene annullata da:

  1. a) Dimissioni
  2. b) Esclusione
  3. c) Decesso o liquidazione nel caso di persone giuridiche.

Le dimissioni devono essere dichiarate per iscritto. Può essere annullata solo con un preavviso di sei mesi dalla fine dell'anno.

Un socio può essere espulso dall'Associazione dal Consiglio direttivo in qualsiasi momento, senza indicarne il motivo. La decisione di espellere un socio viene generalmente presa dopo aver ascoltato il socio, gli viene comunicata per iscritto e ha effetto immediato. Non è previsto il diritto di appello all'Assemblea generale.

Il socio dimissionario o espulso deve adempiere agli obblighi finanziari nei confronti dell'Associazione sorti fino al momento delle dimissioni.

Art. 7

Le persone fisiche e giuridiche che sostengono l'associazione nei suoi scopi e obiettivi possono diventare mecenati senza diritto di voto.

 

Organi

Art. 8

Gli organi dell'associazione sono

  1. l'Assemblea generale annuale
  2. Il Comitato esecutivo
  3. i revisori (facoltativo)

 

L'Assemblea generale annuale

Art. 9

L'Assemblea generale annuale si tiene ogni anno entro i primi sei mesi dell'anno.

La convocazione dell'Assemblea generale annuale viene effettuata dal Consiglio di amministrazione per iscritto o per e-mail con almeno 20 giorni di anticipo, indicando i punti all'ordine del giorno.

Le mozioni da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea generale annuale devono essere presentate al Presidente per iscritto o per e-mail con almeno 7 giorni di anticipo.

Art. 10

L'Assemblea generale straordinaria deve essere convocata con delibera del Consiglio di amministrazione, su richiesta di almeno un quinto dei soci o su richiesta dei revisori dei conti. La convocazione deve avvenire dieci giorni prima dell'assemblea.

Art. 11

I compiti e le competenze dell'Assemblea generale annuale sono i seguenti:

  1. Accettazione della relazione annuale, del bilancio d'esercizio e dello stato patrimoniale, nonché della relazione dei revisori dei conti;
  2. Scarico del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti;
  3. Determinare il bilancio annuale e i contributi finanziari dei membri;
  4. Elezione o deselezione del Presidente, degli altri membri del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti;
  5. Trattare le mozioni del Consiglio di amministrazione e dei soci;
  6. Modifica dello Statuto;
  7. Scioglimento dell'associazione.

Trattare altre questioni che l'Assemblea generale è autorizzata a trattare in base alla legge e allo Statuto o che le vengono sottoposte dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12

L'Assemblea generale annuale è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un Presidente del giorno nominato dall'Assemblea generale annuale. Il Presidente nomina un segretario, che non deve necessariamente essere un membro dell'Associazione o un rappresentante di un membro dell'Associazione. L'Assemblea generale annuale viene verbalizzata e firmata dal Presidente e dal segretario.

Art. 13

Le delibere dell'Assemblea generale annuale sono approvate con voto palese a maggioranza semplice dei soci presenti, a meno che il presente Statuto o la legge non prevedano un quorum diverso. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto solo se espressamente richiesto dalla maggioranza dei soci presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Tutti i membri presenti hanno lo stesso diritto di voto. Le persone giuridiche appartenenti all'associazione esercitano il diritto di voto attraverso un rappresentante autorizzato. Le deleghe possono essere autorizzate solo da un altro membro dell'Associazione.

Le società del gruppo possono essere rappresentate da un solo socio.

Il socio interessato è escluso dal diritto di voto quando si delibera sul discarico, su una transazione legale o su una controversia legale tra lui e l'Associazione.

I patroni sono invitati all'Assemblea generale annuale ma non hanno diritto di voto.

 

Il Comitato esecutivo

Art. 14

Il Consiglio di amministrazione è composto da almeno tre membri e viene eletto dall'Assemblea generale annuale per un mandato di un anno. È consentita la rielezione. Il Consiglio di amministrazione è composto da

  1. il Presidente
  2. almeno altri due membri del Comitato esecutivo

Ad eccezione dell'elezione del Presidente, si costituisce da solo. I membri del Consiglio di amministrazione firmano collettivamente a due.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente o su richiesta di un membro del Consiglio di amministrazione con la frequenza necessaria.

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti, a meno che il presente Statuto o la legge non prevedano diversamente.

Anche in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le delibere circolari richiedono la maggioranza semplice di tutti i membri del Consiglio di amministrazione.

Se i membri del Consiglio di amministrazione si dimettono durante il loro mandato, il Consiglio di amministrazione si sostituisce. Tali elezioni devono essere sottoposte alla successiva Assemblea generale annuale per la conferma.

Art. 15

In linea di principio, il Consiglio esecutivo ha tutti i poteri che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale. I suoi compiti comprendono in particolare

  1. Rappresentanza esterna dell'Associazione,
  2. la preparazione e l'organizzazione dell'Assemblea generale annuale,
  3. la gestione del patrimonio dell'Associazione,
  4. l'ammissione e l'esclusione dei soci,
  5. l'adozione del regolamento interno,
  6. la redazione di statuti, proposte e regolamenti.

Art. 16

Il Comitato esecutivo

  1. Può aprire una filiale;
  2. possono eleggere un direttore di filiale, che non deve necessariamente essere un membro dell'Associazione;
  3. è autorizzato a delegare la gestione dell'Associazione a un direttore di filiale nella misura consentita dalla legge; il direttore di filiale è responsabile dell'attività quotidiana dell'Associazione in conformità a regolamenti separati;
  4. regolamenta i dettagli della gestione in un insieme di norme.

 

I revisori

Art. 17

Se i due criteri seguenti vengono superati in due esercizi finanziari consecutivi, l'associazione deve sottoporre i propri conti a una revisione contabile da parte di un revisore eletto dall'assemblea dei soci.

  1. Totale di bilancio di 10 milioni di franchi
  2. Fatturato di 20 milioni di franchi
  3. 50 posizioni a tempo pieno in media annua

Se i criteri di cui sopra non sono soddisfatti, deve comunque essere nominato un revisore che effettui una revisione limitata dei conti se un membro dell'associazione soggetto a responsabilità personale o all'obbligo di versare contributi aggiuntivi lo richiede.

Se i criteri di cui sopra non sono soddisfatti e tutti i membri dell'Associazione sono d'accordo, si può rinunciare all'elezione di un revisore dei conti.

Art. 18

Possono essere nominati revisori dei conti una o più persone fisiche, giuridiche o società di persone. I revisori devono essere indipendenti ai sensi dell'art. 69b comma 3 ZGB in combinato disposto con gli artt. 728 o 729 CO. Essi controllano l'attività e la contabilità dell'Associazione.

I revisori sono eletti per un anno finanziario. Il loro mandato termina con l'approvazione dell'ultimo bilancio annuale. La rielezione è possibile. La revoca è possibile in qualsiasi momento e senza preavviso.

 

Finanze

Art. 19

Le risorse finanziarie per la realizzazione dei compiti dell'associazione sono costituite da

  1. La quota associativa annuale per i soci con diritto di voto è stabilita dall'Assemblea generale annuale;
  2. Il contributo di patrocinio annuale ammonta a 1.000 franchi svizzeri;
  3. Ricavi per vari prodotti e servizi
  4. eventuali entrate da eventi;
  5. il rendimento delle attività;
  6. le donazioni di istituzioni pubbliche e private.

Art. 20

Solo il patrimonio dell'Associazione risponde delle passività dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci per le passività dell'Associazione.

I soci che scadono prima dello scioglimento dell'Associazione non hanno diritto al patrimonio dell'Associazione.

Art. 21

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio annuale viene chiuso il 31 dicembre e viene redatto un inventario.

 

  1. Modifica dello Statuto e scioglimento

Art. 22

Per modificare lo Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci. Per l'adozione di tale mozione è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

Se il quorum non viene raggiunto alla prima Assemblea generale annuale, deve essere convocata una seconda Assemblea generale annuale con gli stessi punti all'ordine del giorno entro sei settimane. Il quorum sarà raggiunto indipendentemente dal numero di membri votanti presenti.

Art. 23

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale annuale deciderà in merito alla distribuzione dei proventi della liquidazione.

 

Entrata in vigore

Art. 24

Il presente Statuto è stato approvato nella sua forma attuale dall'Assemblea generale del 4 aprile 2024 ed entra in vigore immediatamente.